Il Femminicidio: il superamento di un confine che non doveva essere superato
La l. 2 dicembre 2025, n. 181, introducendo il delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), ha elevato il movente di genere — odio, discriminazione, dominio, rifiuto della relazione «in quanto donna» — a elemento costitutivo di una fattispecie autonoma punita con l'ergastolo. Il saggio non nega la realtà né la gravità del fenomeno: ne contesta la tecnica. Dal principio di materialità (cogitationis poenam nemo patitur), che àncora la responsabilità al fatto e non alla disposizione interiore dell'autore, discende che il movente è estraneo alla struttura del reato; e che, dove esso ha rilievo penale, era già colto come circostanza aggravante — il motivo futile dell'art. 61, n. 1 —, all'esito di un giudizio bifasico ancorato alla sproporzione oggettiva del fatto. Promuovendo la circostanza a nucleo del tipo, l'art. 577-bis capovolge la logica del sistema e apre tre fratture costituzionali — di tassatività (art. 25, comma 2), di eguaglianza (art. 3) e di proporzione della pena (artt. 3 e 27, in tensione con Corte cost. n. 197/2023) —, là dove il medesimo disvalore poteva essere còlto, senza vizio, con un'aggravante: la via che la stessa l. n. 181/2025 ha seguito per l'art. 572 c.p., e che l'art. 604-ter già pratica per i reati d'odio.
Leggi la fonte originaleVersione di riferimento e citazione: A. Minasi della Rocca, Il femminicidio: il superamento di un confine che non doveva essere superato, Zenodo, 2026.
1. Il fatto, non l'autore: la materialità come confine genetico del diritto penale
Vi è un principio che il diritto penale di matrice liberale custodisce…
Note
- Ulp., 7 de officio proconsulis… ↩